27
May
2009
Il preavviso di fermo è atto impugnabile Stampa E-mail
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Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, decidendo su una istanza di regolamento di giurisdizione, con l'ordinanza n. 10672 dell'11 maggio 2009, e ciò anche con riferimento ad azioni proposte prima della modifica dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 35, comma 25-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, che ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Maggio 2009 12:06
 

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