Diritto del lavoro


Impugnazione di licenziamento: tempestiva se spedita entro i 60 giorni Stampa E-mail
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Martedì 20 Aprile 2010 18:21

impugnativa licenziamentoL'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato.

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Aprile 2010 18:40
 
Polizia penitenziaria, rapporto di lavoro soggetto alla disciplina pubblicistica Stampa E-mail
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Martedì 13 Aprile 2010 14:48

Polizia penitenziariaGli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Aprile 2010 14:55
 
Licenziamento per superamento del periodo di comporto, impugnazione nel termine ordinario Stampa E-mail
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Martedì 02 Marzo 2010 19:38

licenziamentoDato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è regolato dalla Legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, ma dall’art. 2110 c.c., comma 2, in questa ipotesi l’impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta ai termine di decadenza stabilito dall’art. 6 della stessa legge.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 03 Marzo 2010 14:10
 
Recesso per superamento del periodo di comporto impugnabile nel termine ordinario Stampa E-mail
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Martedì 09 Febbraio 2010 11:05

licenziamento per superamento del periodo di comportoL'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni ma a quello ordinario di prescrizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza 28 gennaio 2010 n. 1861 secondo la quale si tratta di un'ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966 che vale solo per i casi contemplati dalla normativa stessa.

Ultimo aggiornamento Martedì 09 Febbraio 2010 11:12
 
Contratti a termine e ragioni sostitutive Stampa E-mail
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Giovedì 04 Febbraio 2010 19:39

Corte di CassazioneLa Suprema Corte, con la decisione n. 1576 del 26 gennaio 2010 ed altre coeve è intervenuta, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 214 del 2009), in tema di disciplina regolatrice del contratto a termine e di onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo.

 
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