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	<title>Legal blog</title>
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	<description>Blog giuridico a cura dell&#039;Avv. Gioacchino Celotti</description>
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		<title>Comunicazione di servizio</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Questo blog, con tutti i suoi contenuti, si trasferisce in altra &#8220;sede&#8221;. Per rispondere a un&#8217;esigenza di razionalizzazione e semplificazione, si è voluto realizzare un nuovo spazio dove far confluire anche i contributi prima pensati per il portale News Diritto &#38; Giustizia. A presto rileggerci. (clicca sull&#8217;immagine sottostante per accedere al nuovo Legal Blog). Avv. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questo blog, con tutti i suoi contenuti, si trasferisce in altra &#8220;sede&#8221;. Per rispondere a un&#8217;esigenza di razionalizzazione e semplificazione, si è voluto realizzare un nuovo spazio dove far confluire anche i contributi prima pensati per il <a title="portal news Diritto &amp; Giustizia" href="http://news.studiolegalecelotti.it" target="_blank">portale News Diritto &amp; Giustizia</a>. A presto rileggerci.</p>
<p style="text-align: center;">(clicca sull&#8217;immagine sottostante per accedere al nuovo<em> Legal Blog</em>).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.legal-blog.it"><img class="aligncenter" title="Legal blog" src="http://www.legal-blog.it/wp-content/uploads/2012/02/immagine-sidebar.jpg" alt="Legal blog" width="250" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><em>Avv. Gioacchino Celotti</em></p>
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		<title>Sul calcolo dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[art. 183 VI comma]]></category>
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		<category><![CDATA[termini processuali]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Giudice del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, dott. Alessandro Minucci, affronta la questione della decorrenza dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-23" title="pronunce" src="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/sentenze-green-e1279055340489.jpg" alt="pronunce" width="66" height="66" />Ancora dubbi sul calcolo dei termini processuali stabiliti dall&#8217;art. 183, 6° comma, c.p.c. nella sua nuova formulazione introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 25, convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005, n. 80. Con ordinanza 21.2.2011 il Giudice Onorario del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, dott. Alessandro Minucci, affronta la questione della decorrenza dei termini e, respingendo un&#8217;eccezione di decadenza dalla prova sollevata da una delle parti, afferma il principio secondo il quale &#8220;<em>la scadenza domenicale del 1° termine</em>&#8221; fa &#8220;<em>slittare di un giorno la decorrenza del secondo termine</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito il testo del provvedimento.<span id="more-386"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza resa in sede di udienza del 5.11.2010, il Tribunale concedeva alle parti in causa i 3 termini di cui all&#8217;art. 183 VI comma c.p.c. per depositare le memorie istruttorie (e i documenti), con decorrenza del giorno successivo rispetto a quello dell&#8217;udienza in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente, la formula usata dal Tribunale &#8220;<em>con decorrenza da domattina</em>&#8221; a proposito dei termini perentori riporta, <em>per relationem</em>, la invocata disposizione codicistica in materia (appunto, art. 183 c.p.c.), la quale prevede implicitamente (la Giurisprudenza è pacifica sul punto) che il conteggio dei termini di gg. 30 + 30 + 20 va calcolato dal giorno successivo rispetto a quello dell&#8217;udienza laddove detti termini venivano concessi.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, che il Giudice scriva a verbale &#8220;<em>con decorrenza da oggi</em>&#8220;, o &#8220;<em>da domattina</em>&#8220;, o che non scriva niente sul punto, nulla muta nel concreto dal momento che &#8211; qualunque locuzione si usi &#8211; la sostanza comunque non muta: i termini perentori e, comunque, sia, decorrono da giorno successivo rispetto a quello dell&#8217;udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale impostazione in verità pacifica anche per la diffusa nomofilachia di merito, e venendo quindi al caso <em>de quo agitur</em>, posto che l&#8217;udienza di concessione del termine si è celebrata in data 5.11.2010, scrivere che il termine decorra &#8220;<em>da oggi</em>&#8220;, o &#8220;<em>dall&#8217;udienza</em>&#8221; (che, come detto, non si conta), o &#8220;<em>da domattina</em>&#8220;, o non precisare nulla in proposito riferendosi così implicitamente alla previsione codicistica, non determina alcun cambiamento in ordine alla decorrenza che è perentoria e che &#8211; come detto &#8211; inizia a maturare dal giorno successivo rispetto a quello dell&#8217;udienza medesima (appunto, dal 6.11.2010).</p>
<p style="text-align: justify;">E quindi, contando il 6.11.2010 come primo giorno, il primo termine per deposito delle memorie istruttorie scadeva in data 5.12.2010 (domenica), con slittamento al successivo 6.12.2010; il secondo termine scadeva il 5.1.2011, mentre il terzo termine è spirato in data 25.1.2011.</p>
<p style="text-align: justify;">E quindi, la 2^ memoria istruttoria attorea va ritenuta tempestivamente depositata non certo perché il termine decorrerebbe &#8211; secondo la errata interpretazione resa in udienza dall&#8217;istante &#8211; dal 7.11.2010, quanto piuttosto per il fatto che la scadenza domenicale del 1° termine ha fatto slittare di un giorno la decorrenza del secondo termine ex art. 183 c.p.c.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		<title>Adsl lenta, la Ne.Me.Sys. del Garante</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Agcom]]></category>
		<category><![CDATA[lentezza]]></category>
		<category><![CDATA[misuratore]]></category>
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		<category><![CDATA[penali]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

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		<description><![CDATA[Tramite l'utilizzo del software Ne.Me.Sys. ogni utente può verificare le prestazioni della propria connessione Internet da postazione fissa. Ne.Me.Sys. è lo strumento ufficiale per le misure di qualità dalla rete fissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tramite l&#8217;utilizzo del software <strong>Ne.Me.Sys</strong>. ogni utente può verificare le prestazioni della propria connessione Internet da postazione fissa. Ne.Me.Sys. è lo strumento ufficiale per le misure di qualità dalla rete fissa.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sul sito dedicato dell&#8217;<strong><a title="Misura Internet" href="https://www.misurainternet.it/" target="_blank">Agcom</a></strong> è dato ampio risalto alla prima attuazione del<em> Progetto Italiano per misurare e valutare la qualità della connessione Internet. </em>Il software Ne.Me.Sys. (Network Measurement System), spiega l&#8217;Autorità Garante, &#8220;<em>consente di verificare che i valori misurati sulla singola linea telefonica siano rispondenti a quelli dichiarati e promessi dagli operatori nell’offerta contrattuale da loro sottoscritta. Nel caso in cui l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela al fine proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti e ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, il recesso senza penali&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, uno degli ostacoli maggiori (talvolta, insormontabili), che gli utenti hanno sinora incontrato in sede di esercizio del diritto di recesso &#8211; senza spese &#8211; è stato proprio quello di fornire la prova rigorosa del dedotto inadempimento della controparte, il gestore telefonico. Quest&#8217;ultimo, tra l&#8217;altro, apparentemente uniformandosi alla nuova disciplina introdotta dal c.d. decreto Bersani-<em>bis</em>, pur eliminando l&#8217;obbligo di corrispondere penali nei casi di recesso anticipato, ha continuato a richiedere il pagamento di costi, variamente denominati, a prescindere dalla causale del recesso stesso (senza distinguere, cioè, tra recesso giustificato da un disservizio e recesso finalizzato al mero passaggio ad altro operatore): sulla questione, si rimanda a questo <a title="Adsl lenta, recedere si può senza costi" href="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/archives/45" target="_blank">post</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, il progetto dell&#8217;Agcom sembra, almeno nelle intenzioni, fornire uno strumento concreto (e, soprattutto, gratuito) di prova da utilizzare, all&#8217;occorrenza, contro il gestore riottoso o inadempiente: il software si può scaricare <a title="software Ne.Me.Sys. download" href="https://www.misurainternet.it/nemesys.php" target="_blank">qui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Staremo a vedere.</p>
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		<title>La Consulta e la sentenza sui reati sessuali</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[asinerie giuridiche]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Carfagna]]></category>
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		<category><![CDATA[violenza sessuale]]></category>

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		<description><![CDATA[Per certa stampa la Corte costituzionale ha steso un "tappeto rosso per stupratori e pedofili". Per il Ministro Carfagna l'intervento della Consulta è "giustificazionista". Come spesso accade, le sentenze vengono lette con la lente dei sentimenti o, peggio, dell'ideologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="corte costituzionale" src="http://news.studiolegalecelotti.it/images/stories/corte%20costituzionale.jpg" alt="" width="70" height="50" />A farne le spese, stavolta, è stata la Corte costituzionale. Di un certo modo di leggere le sentenze che ne sfigura i contenuti per farsi interprete di un sentimento o, non so se peggio, un’ideologia.</p>
<p style="text-align: justify;">I titolisti si sono sbizzariti, rincorrendo la sintesi più infelice:</p>
<blockquote>
<h4><em>Tappeto rosso per stupratori e pedofili</em> (<a href="http://www.iltempo.it/interni_esteri/2010/07/23/1182945-tappeto_rosso_stupratori_pedofili.shtml">Il Tempo</a>)</h4>
</blockquote>
<blockquote>
<h4><em>Per violenza sessuale il carcere non è più necessario</em> (<a href="http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=462566">Il Giornale</a>)</h4>
</blockquote>
<blockquote>
<h4><em>Quella sentenza sullo stupro che umilia le donne</em> (<a href="http://www.ilgiornale.it/interni/quella_sentenza_stupro_che_umilia_donne/23-07-2010/articolo-id=462752-page=0-comments=1">Il Giornale</a>)</h4>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-359"></span>La pronuncia che ha acceso la fantasia dei mezzi di informazione, suscitando le consuete scomposte reazioni del mondo della politica, è la <strong>n. 265/2010</strong>: la Consulta ha dichiarato <em>l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inutile dire che, ad eccezione di pochi assennati interventi, i commenti pubblicati all’indomani del deposito della sentenza si sono per lo più contraddistinti per assoluta superficialità, e, in taluni casi, hanno tradito chiari intenti strumentali, spingendosi al punto da attribuire ai giudici costituzionali finalità del tutto estranee alle funzioni che essi sono chiamati a svolgere e travisare completamente il senso e la portata dello scrutinio di costituzionalità: secondo il Ministro delle Pari Opportunità, <strong>Mara Carfagna</strong>, <em>l&#8217;intervento della Corte è giustificazionista, lontano dal sentire dei cittadini, e, purtroppo, ci allontana, sebbene di poco, dalla strada verso il rigore e la tolleranza zero contro i crimini sessuali che questa maggioranza ha intrapreso sin dall&#8217;inizio della legislatura</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una lettura più seria della sentenza della Corte costituzionale (e delle ordinanze di rimessione) elimina ogni dubbio circa il fatto che la stessa, in alcun modo, possa costituire privilegi o trattamenti di favore per le categorie di soggetti individuati dalla norma censurata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto per dire, non impedisce comunque l’applicazione della misura cautelare in carcere, né stende tappeti rossi a chicchessia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tre i parametri costituzionali evocati:</p>
<p style="text-align: justify;">la norma impugnata viola, in parte qua, sia l’<strong>art. 3 Cost.</strong>, per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; sia l’<strong>art. 13, primo comma, Cost.</strong>, quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’<strong>art. 27, secondo comma, Cost.</strong>, in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova disciplina pone in «crisi», secondo i Giudici rimettenti, i <strong>principi di adeguatezza e graduazione</strong> che, in via generale, regolano l’esercizio del potere cautelare, rovesciando la logica del «<strong>minore sacrificio necessario</strong>» sottostante alla formulazione originaria dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale è conferito ordinariamente al giudice della cautela il potere-dovere di distinguere i diversi fatti riconducibili alla medesima figura di reato e la differente intensità delle esigenze di tutela, ai fini della scelta della misura meglio rispondente al caso concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che la Corte costituzionale ha in precedenza reputato ragionevoli interventi normativi che, in deroga ai suddetti principi, hanno introdotto presunzioni di adeguatezza nel sistema delle misure cautelari. Ma ciò è avvenuto <em>con riferimento ad iniziative ben delimitate, volte a fronteggiare «emergenze» a carattere straordinario (quelle di contrasto della criminalità di tipo mafioso, la quale, per la complessità della sua struttura e i durevoli vincoli «di appartenenza, radicamento e progettuali» che la connotano, esprime un elevato coefficiente di pericolosità per i valori fondamentali della convivenza civile e dell’ordine democratico)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ultima novellazione d’urgenza estende l’ambito di applicazione della disciplina eccezionale a procedimenti aventi ad oggetto numerosi altri reati, anche eterogenei tra loro: <em>per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura. E, d’altra parte, procedimenti relativi a gravissimi delitti – puniti con pene più severe di quelli che qui vengono in rilievo (taluni addirittura con l’ergastolo) – restano sottratti al regime cautelare speciale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La stoccata della Consulta: «<em>non è dubitabile, in effetti, che il legislatore possa e debba rendersi interprete dell’acuirsi del sentimento di riprovazione sociale verso determinate forme di criminalità, avvertite dalla generalità dei cittadini come particolarmente odiose e pericolose, quali indiscutibilmente sono quelle considerate. Ma a tale fine deve servirsi degli strumenti appropriati, costituiti dalla comminatoria di pene adeguate, da infliggere all’esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei reati; non già da una indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di colpevolezza</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">L’ultima severa riflessione ci consente di sottolineare l’errore (dettato da ignoranza o da mala fede) insito in certe propalazioni mediatiche: quello di confondere le finalità della custodia preventiva con quelle istituzionali della pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma non ci aspettiamo che il Ministro Carfagna sappia cogliere il “sottile” distinguo.</p>
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		<title>Maltrattamenti, la Cassazione e il caso della moglie forte</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[asinerie giuridiche]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[art. 572 c.p.]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamenti in famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[Perché sussista il reato di cui all’art. 572 c.p., occorre che sia accertata una condotta abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza: la Cassazione e il presunto caso della moglie "forte".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-226" title="Asinerie giuridiche" src="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/wp-content/uploads/2009/09/Asino-250x300.jpg" alt="" width="68" height="77" />A giudicare dai titoli dei principali giornali (“<em>la moglie forte si può maltrattare</em>”, “<em>moglie forte, botte di marito lecite</em>”, etc.), la recente <strong>sentenza  n. 25138 della VI Sezione penale della Corte di Cassazione</strong> avrebbe affermato un principio davvero curioso, oltre che palesemente illogico e clamorosamente ingiusto, come del resto si sono affrettate a commentare le donne della politica, prontamente intervistate a margine.<span id="more-346"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Come spesso, purtroppo, accade, le cose non stanno propriamente come i mass media, per esigenze di massima semplificazione (o anche di “spettacolarizzazione” della notizia) riferiscono.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto per cominciare, le “botte” del marito (come quelle di chiunque) in nessun caso potrebbero essere considerate “lecite”, perché, a seconda dei casi, integrano il reato di <strong>percosse </strong>(previsto e punito dall’art. 581 cod. pen.) ovvero quello di <strong>lesioni personali</strong> (p. e p. dall’art. 582 cod. pen.). All’opposto, anche una condotta che non si traduca in violenza fisica può integrare gli estremi del reato di <strong>maltrattamenti in famiglia</strong> (p. e p. dall’art. 572 cod. pen.): per esempio, una pronuncia della stessa sezione della Suprema Corte, risalente al 2000 (la n. 6785, anch’essa assurta agli onori delle cronache del tempo) ha ritenuto congruamente motivata una sentenza di condanna con riferimento alla <em>pervicace, sistematica condotta, tesa a rendere la vita insopportabile al coniuge con l&#8217;umiliante (ed ingiustificata) vessazione di esasperata avarizia</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché sussista il reato di cui all’art. 572 c.p., occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo) <strong>abitualmente lesiva della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso riportato dalle recenti cronache, il marito era stato condannato in primo grado (e la Corte di Appello aveva confermato la decisione) per quella specifica ipotesi di reato, mentre i fatti incriminati erano risultati circoscritti ad alcuni episodi di ingiurie, minacce e percosse nell’arco di circa tre anni, per i quali, peraltro, era intervenuta anche remissione di querela: fatti non idonei perciò ad integrare il <strong>connotato di abitualità della condotta di sopraffazione</strong> richiesto dalla norma incriminatrice. Questo il nucleo centrale del ragionamento seguito dai Giudici della Suprema Corte, assolutamente trascurato dai resoconti giornalistici, i quali hanno preferito puntare sulla personalità della moglie (per nulla “intimorita” dalla condotta del marito) per trarre da essa valutazioni che, invece, la Cassazione aveva già compiuto a prescindere.</p>
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		<title>ddl intercettazioni e norma ammazza blog</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Norma ammazza blog: all’obbligo di rettifica saranno tenuti, se questa sarà la versione definitiva del ddl, anche i titolari di blog o pagine personali su internet, qualunque ne siano la natura e struttura nonché le modalità di utilizzo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-72" title="L'opinione" src="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/opinione-green.jpg" alt="Commento alla c.d. norma ammazza blog" width="66" height="66" />Sulla norma c.d. ammazza blog contenuta nel <strong>ddl intercettazioni</strong> ho già espresso la mia opinione con un <a href="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/archives/171" target="_blank">articolo</a> pubblicato su questo blog il 27 agosto 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenevo che solo i siti informatici aventi i requisiti tipici delle testate giornalistiche fossero assoggettabili all’obbligo di rettifica previsto dall’art. 8 della legge sulla stampa e che il legislatore, con la estensione della disciplina della rettifica ai siti suddetti avesse, semplicemente, inteso adeguare la norma alla mutata realtà, integrandola con un riferimento – sia pure generico, per quanto riguarda le pubblicazioni per via telematica – ai nuovi mezzi di comunicazione, ma senza alterare i margini di operatività della fattispecie.<span id="more-338"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, auspicavo una riformulazione della disposizione che valesse più chiaramente ed indubitabilmente ad escludere una indifferenziata applicabilità della norma a qualsiasi sito informatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel passaggio al Senato, è accaduto l’esatto opposto: dopo le parole: «<em>siti informatici</em>» sono state inserite le seguenti: «<em><strong>ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica</strong></em>».</p>
<p style="text-align: justify;">La categoria dei siti informatici presa in considerazione dalla norma finisce in tal modo per essere decisamente ampliata, trasformandosi in contenitore all’interno del quale si collocano (anche) i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, ma che, astrattamente, è idoneo a comprendere ogni genere di pubblicazione per tale via. L’auspicio di limitare l’obbligo di rettifica ai soli giornali e periodici soggetti a registrazione è destinato ad infrangersi contro la chiara volontà contraria emergente dalla lettera del testo approvato: le espressioni adoperate (in particolare, la locuzione “<em>ivi compresi</em>”) non consentono forzature interpretative.</p>
<p style="text-align: justify;">All’obbligo di rettifica saranno tenuti, se questa sarà la versione definitiva del ddl, anche i titolari di blog o pagine personali su internet, qualunque ne siano la natura e struttura nonché le modalità di utilizzo.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Qua si va nel penale&#8230;</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[aneddoti]]></category>
		<category><![CDATA[asinerie giuridiche]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[querela]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>

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		<description><![CDATA[Danni da fatto illecito costituente reato: la persona offesa sporge formale querela ma poi decide di proporre azione civile dinanzi al Giudice di Pace, il quale dubita della propria competenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="aneddoti" src="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/aneddoti-green.jpg" alt="aneddoti" width="66" height="66" />Danni da fatto illecito costituente reato: minacce semplici, lesioni non gravi. La persona offesa sporge formale querela ma i tempi lunghi della giustizia penale, quella minore, finiscono per scoraggiarla. Già, perché esiste per la giustizia penale una serie cadetta, che si barcamena tra le disfunzioni della macchina giudiziaria e, infine, affonda nell’oblio. Sta di fatto che la nostra P.O. decide di divenire attrice, confidando (forse, sperando) nei tempi migliori della giustizia civile: quella del <strong>Giudice di Pace</strong>, la scommessa dell’ultimo legislatore.<span id="more-327"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Viene incardinato il giudizio. Le parti espongono al GdP le rispettive tesi in un’affollata aula di udienza. Lo sguardo del Magistrato, fin lì assente, si illumina. E’ l’oggetto del contendere che lo incuriosisce. Non si tratta del solito sinistro stradale, non vi sono imprese assicuratrici convenute o chiamate in causa. Sfoglia il fascicolo che ha davanti, sbircia tra le produzioni di parte. Non vi scorge preventivi di vetture da riparare né altro che gli sia familiare. E’ perplesso. Comincia allora la lettura dell’atto di citazione, quasi a voler ricevere conferma di un dubbio che le parole dei due avvocati avevano insinuato nella sua mente. Poi, finalmente, la rivelazione:</p>
<blockquote>
<h4 style="text-align: justify;"><em>“ma qui ci sono minacce e lesioni, che ci fate davanti a me?!? E meno male che me ne sono accorto, questa è roba penale!”.</em></h4>
<p style="text-align: justify;">Giudice incompetente. Nel senso letterale del termine.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
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		<title>Ipse dixit</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[aneddoti]]></category>
		<category><![CDATA[testimone]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il favoloso mondo delle testimonianze civili. La brillante risposta di un teste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="aneddoti" src="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/aneddoti-green.jpg" alt="" width="66" height="66" />All&#8217;udienza fissata per l&#8217;espletamento della prova testimoniale, viene introdotto il teste il quale, prestata la formula di impegno e dichiarate le proprie generalità, così risponde alla domanda preliminare:</p>
<blockquote>
<h4><em>Come sono a conoscenza dei fatti di causa? Beh, me li ha detti l&#8217;avvocato!</em></h4>
</blockquote>
<p>No comment.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Accolto, anzi&#8230; rigettato!</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[biglietto di cancelleria]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Due diversi biglietti di cancelleria relativi allo stesso procedimento e alle stesse parti. L'uno, recante un dispositivo di accoglimento della domanda. L'altro, di rigetto. Anche questa è la giustizia civile in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-216" title="Curiosità" src="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/wp-content/uploads/2009/09/Curiosità.jpg" alt="curiosità" width="66" height="66" />Ho visto cose che voi umani&#8230; L&#8217;<em>incipit</em> ideale per ogni narrazione di fatti riguardanti il pianeta giustizia in Italia. Tante e inverosimili e imprevedibili sono le cose che accadono, quotidianamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Confesso, però, di non aver mai avuto notizia di una stessa causa decisa, contemporaneamente, in entrambi i modi possibili. Mai prima d&#8217;ora. Due diversi biglietti di cancelleria, pervenuti a mezzo posta lo stesso giorno, dalla stessa sezione di Tribunale, relativi allo stesso procedimento, alle stesse parti. L&#8217;uno, recante un dispositivo di accoglimento della domanda. L&#8217;altro, di rigetto.</p>
<h6 style="text-align: right;"><em></em><em>(Avv. Gioacchino Celotti)</em></h6>
]]></content:encoded>
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		<title>Demolizioni in aree vincolate, sospensione fino al 31 dicembre</title>
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		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioacchino Celotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[demolizioni]]></category>
		<category><![CDATA[ischia]]></category>
		<category><![CDATA[vincoli paesaggistici]]></category>

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		<description><![CDATA[Il disegno di legge di conversione in legge del D.L. 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, è stato approvato dal Senato con modificazioni nella seduta del 26 maggio 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-30" title="news" src="http://news.studiolegalecelotti.it/blog/wp-content/uploads/2009/05/news-green.jpg" alt="decreto legge blocca demolizione, il senato converte con modificazioni" width="66" height="66" />Il disegno di legge di conversione in legge del D.L. 28 aprile 2010, n. 62, recante  <em>temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall&#8217;autorità  giudiziaria in Campania</em>, è stato approvato dal Senato con modificazioni nella seduta del 26 maggio 2010.<span id="more-312"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Queste le modifiche apportate in sede di conversione:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p><span style="color: #000080;"><em>All’articolo  1:</em></span><span style="color: #000080;"><em>al  comma 1, dopo le parole: </em>«di tutela paesaggistica,»<em> sono  inserite le seguenti: </em>«da attuare in sede di redazione del piano  paesaggistico di cui all’articolo 143 del codice dei beni culturali  e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,»;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><em>al  comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: </em>«In  tale ultimo caso, si procede alla demolizione dopo il 31 dicembre 2010,  ove la violazione del vincolo risulti dal piano paesaggistico di cui  all’articolo  143 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,  adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione  del medesimo piano entro il medesimo termine».</span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La modifica estende, di fatto, la portata applicativa della norma anche agli abusi realizzati (entro il 31 marzo 2003) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico (tra le quali, i territori dei sei comuni dell&#8217;isola d&#8217;Ischia), sia pure limitando il periodo di operatività del meccanismo di sospensione <em>ex lege</em> (in presenza degli ulteriori presupposti) al 31 dicembre 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera il 27 maggio ed assegnato alla VIII Commissione Ambiente.</p>
<h6 style="text-align: right;"><em>(Avv. Gioacchino Celotti)</em></h6>
]]></content:encoded>
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