In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l’applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010 (Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago).
|
Aggiungi commento
|