L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010 (Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, Relatore E. Migliucci). I cortili comuni - ha osservato la Suprema Corte - assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva.
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