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May
2010
Proroga concessioni demaniali, illegittima la norma della Regione Emilia-Romagna Stampa E-mail
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corte costituzionaleE' illegittima per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, la norma della Legge della Regione Emilia-Romagna (di modifica alla Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali), nella parte in cui ha introdotto un meccanismo di proroga della durata delle concessioni demaniali fino a un massimo di 20 anni.

 

Con la sentenza n. 180 depositata il 20 maggio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella parte in cui ha inserito nella legge regionale n. 9 del 2002 l’art. 8-bis, comma 2.

La norma regionale impugnata viola, secondo i Giudici della Consulta, l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.

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Ultimo aggiornamento Domenica 23 Maggio 2010 15:01
 

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