Il contratto di attivazione della linea telefonica è a forma libera e si perfeziona, alla stregua delle norme generali degli artt. 1325 e 1326 cod. civ., nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del destinatario.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile (Presidente S. Senese, Relatore A. Amendola), con la sentenza n. 7997 del 1° aprile 2010, che ha, conseguentemente, disapplicato l’art. 3 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484 (contenente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico) che riconduce il perfezionamento contrattuale all’atto della sottoscrizione della polizza ovvero dell'attivazione dell'impianto.
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