04
Feb
2010
Contratti a termine e ragioni sostitutive Stampa E-mail
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Scritto da Administrator   

Corte di CassazioneLa Suprema Corte, con la decisione n. 1576 del 26 gennaio 2010 ed altre coeve è intervenuta, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 214 del 2009), in tema di disciplina regolatrice del contratto a termine e di onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo.

In particolare, la Corte ha statuito che il requisito di specificità, nell’ambito di una situazione aziendale complessa, può ritenersi soddisfatto dall’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti, integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

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