In tema di lavoro stagionale, è valida la pattuizione con la quale le parti dispongono che il rapporto di lavoro stagionale tra loro intercorrente prosegua per vari anni e non si estingua alla fine di ciascuna stagione, essendo qualificabile il relativo rapporto come lavoro subordinato part-time di tipo verticale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore S. Monaci), con la sentenza n. 22823 del 28 ottobre 2009, secondo la quela, inoltre, "è connaturato con la struttura del part-time verticale e con le esigenze a cui è destinato ad assolvere che il prestatore sia obbligato a porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative nel corso dei periodi, già noti, in cui svolgerà quella certa attività e sarà necessario il suo apporto. Ciò significa, però, che negli altri periodi dell'anno (...) il prestatore è libero di disporre altrimenti delle proprie energie, e perciò anche di svolgere una diversa attività lavorativa, che sia a sua volta temporanea, o comunque tale da non interferire con l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti del datore di lavoro".
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Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Novembre 2009 11:53 |
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