Qualora in una controversia di lavoro contro una pubblica amministrazione il ricorrente promuova il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 65 del d.lgs. 165 del 2001, non prima, ma soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziaria, nell'udienza di discussione il giudice può sospendere il giudizio in attesa della scadenza dei novanta giorni dalla promozione del tentativo, ma non già fissare un termine perentorio affinché il ricorrente promuova nuovamente il tentativo, né può, in mancanza di questo, dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14954 del 25 giugno 2009 (Sezione Lavoro, Presidente e Relatore Giuseppe Ianniruberto).
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